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Indicazioni della Corte dei Conti in merito al corretto adempimento da porre in essere da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del d. lgs. 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia”

La Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con deliberazione n. 286/2013/PAR del 17 dicembre 2013, ha emesso un proprio parere su espresso quesito posto dal Presidente della Provincia di Parma. In particolare viene richiesto “se possa risultare possibile l’accesso al libero mercato, qualora l’indagine nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, evidenzi la disponibilità dei beni e servizi necessari ma a prezzi superiori rispetto a quelli normalmente praticati nel contesto commerciale di riferimento”.

La Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia Romagna non si è discostata da quanto già affermato precedentemente nel novembre del 2012 dall’altra Sezione Regionale di Controllo delle Marche (Deliberazione n. 169/2012/PAR), ribadendo che per le pubbliche amministrazioni richiamate dal comma 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 e s.m.i. sussiste un obbligo assoluto di ricorso, per gli affidamenti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, al mercato elettronico, anche a prezzi meno convenienti.

In entrambi i pareri delle due Sezioni Regionali viene chiarito, però, che non trattasi di un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.), essendo espressamente prevista la facoltà di scelta, in alternativa a quest’ultimo, tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall’art. 328 del d.P.R. 207/2010.

Si legge nell’ultima deliberazione, infatti, che, oltre al M.E.P.A., “il richiamato articolo 328 del d.P.R. 207/2010 prevede espressamente tre ulteriori diverse tipologie di mercato elettronico:

  • quello della stessa stazione appaltante;
  • quello realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite il sistema Consip;
  • quello realizzato dalle centrali di committenza di cui all’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”.

Fatta questa premessa essenziale, entrambe le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti affermano la nullità del contratto stipulato a fronte di un’acquisizione di beni e servizi con modalità differenti rispetto a quelle previste nell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, arrivando a prevedere anche la configurazione di un illecito disciplinare da cui far scaturire una fattispecie di responsabilità amministrativa.

La ratio posta a fondamento di tale convincimento unanime è da rilevarsi, oltre che nella interpretazione letterale del dato normativo di riferimento, altresì nella configurazione del mercato elettronico come “un mercato aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul M.E.P.A.”.

Non solo. Viene, inoltre, evidenziato, come nel mercato elettronico è, comunque, prevista una duplicità di modalità di acquisto: da una parte l’ordine diretto, attraverso il quale la pubblica amministrazione non fa altro che acquisire beni e/o servizi con caratteristiche e condizioni predeterminate dall’operatore economico e a prezzi già fissati e noti; dall’altra la richiesta di offerta (R.d.O.) con la quale, invece, è possibile intraprendere una vera e propria negoziazione con uno o più operatori economici cercando di spuntare condizioni o specifiche migliorative e prezzi più convenienti.   

Dall’analisi della determinazione de quo si arriva alla conclusione che le sole ipotesi in cui, negli affidamenti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, è possibile procedere senza far ricorso al mercato elettronico sono:

  1. quella in cui “il bene e/o servizio non può essere acquisito mediante mercato elettronico, perché non presente in “vetrina”;
  2. l’altra in cui, pur disponibile, sia carente di qualità essenziali e, pertanto, risulti inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente.

In entrambe le ipotesi sarà, peraltro, necessario motivare congruamente ed esplicitamente tali valutazioni nella motivazione della determinazione a contrattare, pena l’invalidità del contratto ai sensi dell’art.1 comma 1, legge 135/ 2012.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Domenico Manno
Esperto in contrattualistica pubblica
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.