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Introduzione

Lo scorso 16 luglio è entrato in vigore il c.d. Decreto Semplificazioni n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il Titolo I, Capo I, del DL n. 76/2020, agli articoli da 1 a 9, riguarda in particolare “Semplificazioni in materia di contratti pubblici“.

La norma imprime l’ennesima modifica al settore della contrattualistica pubblica, a poco più di un anno dal decreto “Sblocca Cantieri” e dopo pochi mesi dalle modifiche intervenute con i decreti emergenziali “Cura Italia” e “Liquidità”.

Ciò che emerge da una prima lettura del decreto è l’intenzione del legislatore di voler intervenire sugli appalti pubblici partendo dal presupposto che una da una riduzione dei tempi delle procedure di gara possa derivare direttamente la velocizzazione della realizzazione delle opere e dell’esecuzione dei servizi e delle forniture, così incentivando gli investimenti pubblici.

Sennonché, come è noto alla gran parte degli operatori del settore, molto spesso la causa del rallentamento della realizzazione, in particolare, di opere pubbliche è dovuta non tanto alla fase che precede l’aggiudicazione -sia essa riconducibile alla procedura vera e propria di individuazione del contraente, sia all’eventuale contenzioso inerente l’aggiudicazione o l’esclusione da una procedura di gara-, bensì alla fase dell’esecuzione e al contenzioso (in sede civile) che può aver luogo in tale fase.

Al contrario, i nuovi cambiamenti che il Decreto Semplificazioni ha posto in essere appaiono diretti ad incidere esclusivamente alla fase precedente all’aggiudicazione, in particolare sui tempi di espletamento delle procedure di affidamento e sulla immediata stipula del contratto, limitando drasticamente anche la concessione della misura cautelare sospensiva, nel caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione o di esclusione dalla procedura.

Tali misure non hanno alcuna incidenza invece sui tempi dell’esecuzione del contratto e rischiano quindi di vanificare l’intento di semplificazione e accelerazione del Decreto.

Ciò premesso, lo scopo del presente contributo è quello di offrire un quadro (sintetico) delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni ai termini entro cui i RUP sono chiamati a concludere le procedure di affidamento (artt. 1 e 2) e di evidenziare il tipo di responsabilità del RUP in caso di mancato rispetto di tali tempistiche, anch’essa oggetto di un’apposita disposizione del nuovo decreto (art. 21), il tutto in attesa della conversione in legge.

I nuovi termini di conclusione delle procedure di affidamento

L’articolo 1 del DL Semplificazioni è rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”.

L’articolo prevede delle disposizioni volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

A tal fine, al comma 1, si prevede che alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento previste nei commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Si stabilisce che in tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di:

due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,

quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) ed in particolare: per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del codice dei contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Fino al 31 luglio 2021 le procedure di affidamento devono concludersi entro:

– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

Allo stesso modo l’articolo 2, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”, detta disposizioni di carattere temporaneo (anche in questo caso, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 2021) finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 sopra soglia comunitaria.

Al comma 1 si prevede che, salve le ipotesi in cui la procedura per gli affidamenti di contratti pubblici, sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.

Il mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento per danno erariale.

Per rendere cogenti tali termini, entrambe le disposizioni prevedono che:

  • il mancato rispetto degli stessi,
  • la mancata tempestiva stipulazione del contratto
  • e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso

possono essere valutati, da un lato, (i) ai fini della responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento per danno erariale e, dall’altro, (ii) qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

La responsabilità del RUP

Come anticipato, lo scopo del presente contributo è fare chiarezza sulla responsabilità riconducibile al Responsabile Unico del Procedimento in caso di mancato rispetto dei nuovi termini di conclusione delle procedure di affidamento, tema molto delicato per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, considerato che si tratta di responsabilità per danno erariale.

Sul punto, l’articolo 21 del DL Semplificazioni stabilisce che “1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.”.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”.

Tale disposizione comporta quindi in primo luogo una modifica dell’articolo della legge n. 20/1994 sull’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti; in secondo luogo, l’introduzione di una regola transitoria circoscritta alle azioni e valida fino al 31 luglio 2021.

La modifica all’azione di responsabilità

Come anticipato, l’articolo 21 sopra riportato modifica innanzitutto l’art. 1 comma 1 delle Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20), rubricato “Azione di responsabilità”.

Tale disposizione, nella sua versione aggiornata al DL Semplificazioni, recita:

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” (per la lettura integrale e aggiornata di questa disposizione e di tutte le disposizioni citate nel presente contributo si consiglia di effettuare la ricerca su www.normattiva.it, ndr).

L’introduzione dell’inciso “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso” dà luogo ad una limitazione di responsabilità del RUP.

Più precisamente, la necessità che la volontà dell’evento dannoso deve essere dimostrata per essere rilevante ai fini della responsabilità erariale implica:

  • la dimostrazione del dolo in senso penalistico;
  • il disinnescamento della colpa grave.

Il DL Semplificazioni prevede che ai fini della responsabilità erariale del RUP dev’essere dimostrata la volontà dell’evento dannoso (dolo in senso penalistico), con conseguente disinnescamento della colpa grave.

Con la conseguenza che (salvo ulteriori specificazioni e modifiche) il dolo richiesto ad oggi affinché il RUP possa rispondere a titolo di responsabilità erariale si configura nella coscienza e volontà dell’evento dannoso.

In altri termini, il RUP sarà punibile solo nel caso in cui con la sua azione (ma non nel caso di mera omissione, sul punto si tornerà in seguito) abbia voluto causare un danno erariale alla pubblica amministrazione.

Nessuna responsabilità potrà quindi essere invocata a titolo di colpa, seppure grave.

Pertanto, vero è che il DL Semplificazioni ha introdotto dei termini molto stringenti, e di fatto ha anche introdotto una nuova fonte di responsabilità erariale, ma altrettanto vero è che il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione delle procedure di affidamento è punibile a titolo di responsabilità erariale solo nel caso in cui il RUP abbia voluto arrecare un danno alla pubblica amministrazione con coscienza e volontà.

L’orientamento pre-DL Semplificazioni sull’elemento soggettivo della responsabilità erariale

A questo proposito, giova evidenziare che fino all’entrata in vigore del DL Semplificazioni, la tesi più diffusa nella giurisprudenza contabile (cfr. ex multis Corte Conti Toscana n. 89/2016) è stata quella per cui il dolo di radice penalistica non è necessariamente e meccanicamente applicabile al processo contabile per responsabilità finanziarie, essendo piuttosto operanti, per qualificare l’azione dolosa dei dipendenti pubblici, i criteri relativi al dolo c.d. contrattuale o in adimplendo.

In base a questo indirizzo giurisprudenziale, per aversi dolo è sufficiente che i soggetti legati da un rapporto alla Pubblica Amministrazione (rapporto di servizio), tengano consapevolmente un comportamento che violi un loro obbligo, senza che sia necessaria la diretta e cosciente intenzione di nuocere, cioè di agire ingiustamente a danno alle finanze pubbliche (dolo in senso penalistico).

Il dolo contrattuale si identifica infatti nella violazione (cosciente) di una determinata obbligazione preesistente, viceversa il dolo ex articolo 43 del codice penale si fonda sulla volontà dell’evento dannoso (volontà di provocare un danno erariale nei confronti dell’Amministrazione).

Come preannunciato invece, la modifica introdotta con il DL Semplificazioni codifica in via definitiva un indirizzo giurisprudenziale che era rimasto fino ad ora solo minoritario, in base al quale il dolo c.d. “erariale” deve intendersi sostanziato dalla volontà dell’evento dannoso, che si accompagni alla volontarietà della condotta antidoverosa.

Pertanto, per la configurabilità del cosiddetto “dolo erariale” non basterà più dare prova della consapevole violazione degli obblighi di servizio, ma servirà dimostrare la volontà di produrre l’evento dannoso. Il dolo concretizzerà solo laddove coesisteranno:

  • la conoscenza della causa del danno,
  • e lo specifico contenuto del danno.

Anche nella relazione illustrativa al decreto Semplificazioni è stato precisato che, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, l’articolo 21 chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, superando quindi i precedenti orientamenti della giurisprudenza contabile che ritenevano raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto.

La norma transitoria valida fino al 31 luglio 2021

Se da un lato la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici è stata limitata al dolo in senso penalistico, escludendo quindi di fatto anche la responsabilità per colpa grave, quindi riducendo drasticamente la configurabilità di tale tipo di responsabilità; dall’altro lato, il DL Semplificazioni ha circoscritto la limitazione del dolo sopra riportata esclusivamente alle azioni e non anche alle omissioni.

In particolare, il secondo comma dell’articolo 21 ha stabilito che, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo (penalistico) per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Fino al 31 luglio 2021, la responsabilità erariale del RUP derivante da omissioni (a differenza delle azioni) non è limitata al dolo in senso penalistico, in caso di inerzia il RUP risponde quindi anche per dolo in adimplendo o per colpa grave.

Presumibilmente l’intento del legislatore è stato quello di evitare che, a fronte dell’inserimento di una nuova fonte di responsabilità erariale per i RUP (mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure di affidamento) questi ultimi fossero indotti a rimanere inerti onde evitare di incorrere in tale responsabilità.

Con la conseguenza che (solo per un anno, fino al 31 luglio 2020) sarà più difficile provare la responsabilità erariale del RUP solo per gli eventi dannosi derivanti da azioni. Al contrario, se il RUP, in un arco temporale che si concluderà il 31 luglio 2021, cagionerà un danno all’Amministrazione per omissione o inerzia, risponderà a titolo di responsabilità erariale anche a titolo di dolo contrattuale o per colpa grave.

Tuttavia, tale limitazione di responsabilità a titolo di dolo penalistico alle sole azionie non anche alle omissioni potrebbe condurre a risultati paradossali.

In particolare,potrebbe verificarsi la situazione in cui i funzionari e amministratori pubblici che agiscono con grave superficialità potrebbero risultare non responsabili di alcun danno erariale, mentre funzionari o amministratori rimasti semplicemente inerti o inoperosi potrebbero incorrervi, ovviamente ci si riferisce alle eventuali omissioni imputabili ad un periodo antecedente al 31 luglio 2021.

L’articolo 22 del DL Semplificazioni: il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale

Per completezza, in relazione alle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni concernenti la responsabilità erariale, pare opportuno menzionare anche il successivo articolo 22 del D.L. n. 76/2020.

In base a tale norma la Corte dei Conti viene chiamata a svolgere i controlli concomitanti di cui all’art. 11, comma 2, L. n. 15/2009 (in base al quale la Corte può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento).

Come precisato nella relazione illustrativa, la norma prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.

Nel caso in cui dall’attività di controllo descritta emerga l’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, i relativi atti sono immediatamente trasmessi all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sotto un profilo organizzativo, al comma 2, si prevede che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell’esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all’individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Focus pratico: le modalità di individuazione del momento di avvio della procedura di gara ai fini dell’individuazione del termine di conclusione della procedura di affidamento

Come visto nei precedenti paragrafi, il Decreto Semplificazioni ha ridotto drasticamente i termini entro cui devono concludersi le procedure di affidamento che saranno indette dall’entrata in vigore del decreto, fino al 31 luglio 2021, ed ha allo stesso tempo collegato al mancato rispetto di tali termini la responsabilità erariale del RUP.

Alla luce di tali novità, appare fondamentale individuare il momento da cui i termini indicati dagli articoli 1 e 2 del Decreto Semplificazioni iniziano a decorrere, aspetto fondamentale per verificarne il rispetto o meno e quindi la configurabilità o meno di una responsabilità in capo al RUP.

A tale scopo, può essere utile la lettura di una recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 355/2020, nella quale è stato affrontato il tema della modifica della composizione dell’operatore economico al momento della manifestazione di interesse rispetto al momento della presentazione dell’offerta.

La pronuncia analizza infatti quando una procedura può ritenersi unitaria e quando no.

Appare evidente che tale aspetto risulta fondamentale per chiarire la decorrenza del dies a quo nelle procedure negoziate.

Più precisamente, nel caso in esame, la Stazione Appaltante aveva invitato i soggetti interessati a presentare “domanda di partecipazione per la selezione” volta all’individuazione degli operatori da invitare a presentare offerta, nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Si trattava quindi di una indagine di mercato, all’esito della quale, la stazione appaltante ha adottato una determinazione dirigenziale, mediante la quale ha approvato l’elenco di operatori da invitare a formulare offerta e con cui ha indetto la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016.

Ebbene, l’appalto è stato poi aggiudicato ad un soggetto che aveva presentato la propria manifestazione di interesse in forma singola, presentando però poi l’offerta in RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti).

Il giudizio è stato promosso dal secondo classificato, il quale riteneva che l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso (per composizione) rispetto a quello che aveva precedentemente manifestato il proprio interesse a partecipare, ledesse il principio di unitarietà della procedura.

In particolare, secondo il ricorrente, la modifica soggettiva integrata dall’aggiudicatario dopo essersi già in precedenza qualificato, e già impegnato formalmente, nei confronti della stazione appaltante, a concorrere singolarmente, violava apertamente i principi di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti, di par condicio, di concorrenza, nonché quelli di buon andamento, imparzialità, economicità e ragionevolezza, sanciti dalla Direttiva UE e dal Codice dei Contratti Pubblici, e meritava pertanto di essere sanzionata con l’esclusione.

Con la conseguenza che, secondo il ricorrente, nel caso di invito alla manifestazione di interesse che preceda la determina di indizione della procedura negoziata, l’intera procedura di affidamento debba intendersi avviata alla data del primo invito.

Ebbene, secondo il TAR Sardegna, il ricorrente è incorso in errore, in quanto ha assimilato la procedura ristretta e la procedura negoziata, mettendo sullo stesso piano la fase di prequalifica nella procedura ristretta e l’indagine di mercato volta a reperire soggetti da invitare alla procedura negoziata.

Ma così non è.

L’indagine di mercato è infatti preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, alla stregua di una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.

L’articolo 3, lett. uuu) del Codice dei contratti pubblici definisce infatti la procedura negoziata come ”le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto“.

Mentre l’articolo 3 lett. ttt) del Codice definisce le procedure ristrette come ”le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice“.

Pertanto nelle procedure negoziate è dalla presentazione dell’offerta che opera il divieto di modificazioni soggettive del raggruppamento.

Sicché non è preclusa la possibilità, in sede di presentazione di offerta, di una modificazione della composizione del raggruppamento rispetto a quella indicata in sede di una indagine di mercato.

D’altro canto, l’articolo 61 comma 3 del Codice dei contratti, secondo cui ”a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta“, si applica solo alle procedure ristrette e non a quelle negoziate.

Ne discende che la fase di prequalifica rappresenta una vera e propria fase di gara solo della procedura ristretta; pertanto solo in questo caso può parlarsi di unitarietà della procedura in relazione a due diverse fasi.

Viceversa, nella procedura negoziata la fase di ricerca degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura (manifestazione di interesse) precede la gara vera e propria e non ne costituisce una fase.

E quindi, da quando inizia a decorrere il termine di avvio della procedura negoziata?

Tale pronuncia risulta particolarmente importante se letta alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni in relazione ai termini entro cui le procedure di affidamento devono essere concluse.

Secondo gli articoli 1 e 2 del Decreto “Semplificazioni” il termine entro cui devono concludersi le procedure di affidamento indette entro il 31 luglio 2021 decorre dalla data avvio del procedimento cioè, normalmente, dalla data di pubblicazione della determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente.

Ebbene, in considerazione della pronuncia appena esaminata, ci si domanda quale sia il dies a quo nel caso in cui venga pubblicato un formale avviso a manifestare interesse, al fine di individuare i competitori che potenzialmente possono essere invitati al procedimento.

In particolare, se la data da prendere in considerazione sia quella della pubblicazione dell’avviso, ovvero quella della successiva determina a contrarre.

In virtù del ragionamento esposto dal TAR Sardegna, secondo cui la fase relativa alla manifestazione di interesse non costituisce una fase della gara in senso stretto, pare che possa ritenersi che il termine di 4 mesi (per i contratti di importo sotto soglia comunitaria, previsto dall’articolo1 del DL Semplificazioni) entro cui il RUP deve concludere l’affidamento inizi a decorrere solo dalla pubblicazione della successiva determina di indizione della procedura, restando quindi fuori la pre-fase in cui gli operatori economici manifestano il proprio interesse alla partecipazione alla gara.

A seguire il ragionamento del ricorrente invece il principio di unitarietà della procedura avrebbe imposto che anche la fase durante la quale gli operatori economici possono manifestare interesse deve essere computata dei predetti 4 mesi.

Tuttavia, una simile impostazione, come visto, non è supportata dalle definizioni di procedura negoziata e procedura ristretta rinvenibili nel Codice, inoltre ridurrebbe ancor più drasticamente i termini di espletamento delle procedure di affidamento, mettendone a dura prova l’effettivo rispetto.

Inoltre, considerare nel calcolo dei 4 mesi anche il periodo di consultazione del mercato, indurrebbe le stazioni appaltanti ad articolare le procedure negoziate con consultazione del mercato informale e quindi senza avviso pubblico, con conseguente aumento della discrezionalità, lesione della pubblicità e della par condicio fra gli operatori del mercato, con conseguente aumento del contenzioso nella fase addirittura precedente l’espletamento della procedura vera e propria.

Pertanto, non pare che quest’ultima impostazione possa ritenersi coerente con l’intento semplificativo del Decreto, essendo quindi preferibile quella in linea con la pronuncia del TAR Sardegna.

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Avv. Ilenia Paziani
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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