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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti. (11A07229) (GU n. 124 del 30-5-2011 ) 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante: «Provvedimenti  anticrisi, nonche proroga di termini» e, in particolare, l’art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio  2010,  recante  «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema di controllo della  tracciabilita’  dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge   n. 78   del 2009 convertito, con modificazioni, dalla  legge  n. 102 del  2009″», pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare  del  9  luglio  2010,  recante  «Modifiche ed

integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,  recante “Istituzione  del sistema di controllo  della  tracciabilita’  dei  rifiuti,  ai  sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152  del  2006  e  dell’art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009″»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 22 dicembre  2010,  recante  «Modifiche  ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante  l’istituzione  del sistema di controllo della tracciabilita’  dei  rifiuti»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52,   recante «Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  189  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   dell’art.   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 e’ stato dato avvio al  Sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI);

Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e  2  del  decreto  ministeriale  17  dicembre  2009  e  successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i  dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;

Considerato che l’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l’obbligo per i soggetti  di  cui  agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo  decreto  di  adempiere,  fino  al  31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli  190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all’art.  12,  comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire  ai  soggetti  obbligati  di  far fronte  alle  rispettive  differenziate   esigenze   di   adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalita’  del  sistema della  tracciabilita’  SISTRI,  con   tempistiche   proporzionate e graduate;

Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine  di cui all’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all’iscrizione al SISTRI sono tenuti  all’osservanza  degli  obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini

1. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale

17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b)

del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto

ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 1° settembre 2011 per:

    a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno  piu’  di500 dipendenti;

    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  piu’  di500 dipendenti;

    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita’  annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

    d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere  c)  e  d)  del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

2. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b)del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 1° ottobre 2011 per:

    a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a)del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251  a500 dipendenti;

    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno  da  251  a  500dipendenti;

    c) i comuni, gli enti e  le  imprese  che  gestiscono  i  rifiuti urbani della regione Campania.

3. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 2 novembre 2011 per:

    a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  51  a 250 dipendenti;

    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  hanno  da  51  a  250 dipendenti.

  4. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 1° dicembre 2011 per:

    a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  11  a 50 dipendenti;

    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  da  11  a  50 dipendenti;

    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita’  annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 2 gennaio 2012  per  i produttori di rifiuti di cui all’art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che  hanno  fino  a  10 dipendenti.

6. Il termine di cui all’art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’art. 1, comma  1,  lettera  b) del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e’ prorogato al 1° settembre 2011  per i soggetti di cui all’art. 3 del  decreto  ministeriale  18  febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonche’ per i soggetti di cui all’art. 4 del decreto ministeriale  18 febbraio 2011, n. 52.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e’ pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n.9, foglio n. 172

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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