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( votes)Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 art. 2, comma 2, prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, solo per i lavori riguardanti i centri di permanenza temporanea per gli immigrati; l’articolo in questione recita: Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.