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Con la Delibera n.1/2017 l’ANAC ha stabilito una validità limitata nel tempo per ogni CIG. Con l’entrata in vigore della predetta delibera, ogni CIG richiesto, ha una validità di 90 giorni. Se nel termine di 90 giorni dalla loro acquisizione i CIG non vengono perfezionati e/o annullati, l’Autorità procede automaticamente alla loro cancellazione inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il comportamento è altresì valutabile ai fini della qualificazione ex art. 38 del codice.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
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