Questo articolo è valutato
( votes)La disamina sulla trasmissione dei dati all’Autorità di Vigilanza, ci conduce ad analizzare le Fasi di Esecuzione ed Avanzamento del Contratto, di Conclusione e di Collaudo, considerando per ciascuna alcuni tratti caratteristici ed essenziali al fine di definire e completare la visione d’insieme in tema di comunicazione dei dati.
FASE DI ESECUZIONE E AVANZAMENTO
Ordinariamente, la trasmissione della c.d. terza fase comporta l’adempimento degli obblighi di comunicazione entro e non oltre 60 gg. dal “… perfezionamento dell’adempimento per il quale è richiesto l’invio delle informazioni” (Comunicato Avcp del 04/04/2008 co. 5); per i c.d. S.A.L. tale momento decorre “solitamente” dall’emissione del certificato di pagamento.
In realtà tale disciplina, ovviamente costruita intorno agli appalti di lavori, trova un’applicazione paritetica anche in materia di servizi e/o forniture in virtù del noto processo di allineamento tra le diverse fattispecie, dove non è possibile reperire certificati di pagamento dovendo ricorrere ad un diverso parametro di riferimento come di seguito indicato.
Per i lavori, la data da riportare nel campo “Data stato di avanzamento” è quella di emissione dello stato di avanzamento redatto del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 554/99 (oggi art. 194 d.p.r. n. 207/2010); mentre nel campo “Importo SAL” va riportato l’importo dello stato di avanzamento dei lavori cui ci si riferisce, inteso come l’importo progressivo (imputabile, quindi, a tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite cumulativamente a quella data), espresso al netto dell’eventuale ribasso offerto dall’appaltatore. Tali dati sono ritenuti dalle piattaforme informatiche dell’Autorità (sia centrale che regionali), dati necessari ai fini della trasmissione della terza fase.
Dato non determinante ai fini della predetta fase è invece quello relativo al “certificato di pagamento”, atto tipico del R.u.p. emesso sulla base dello stato di avanzamento, il cui importo sarà determinato considerando l’importo del SAL depurato del ribasso contrattuale e degli importi dei precedenti certificati, nonché delle ritenute contrattuali.
Si precisa che per servizi e forniture – ove tale documentazione è solitamente carente – l’Avcp ha fornito indicazioni di massima prevedendo all’uopo che: “… In tali casi i pagamenti (diversamente da quanto avviene per i lavori, laddove risultano di norma correlati al raggiungimento di una soglia d’importo) vengono sovente effettuati in acconto all’appaltatore a scadenze prefissate assumendo la forma di un canone (mensile, bimestrale, trimestrale etc.), ovvero a seguito dell’emissione di fattura successiva alla mera esecuzione di parte delle prestazioni previste contrattualmente, ovvero ancora ricorrendo alla combinazione di tali modalità. Al ricorrere di queste circostanze, il dato relativo all’avanzamento del contratto ed alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi, effettuati nei confronti dell’appaltatore nel quadrimestre di riferimento (nel caso di appalti di durata inferiore o uguale all’anno) o nel semestre di riferimento (nel caso di appalti pluriennali), valorizzando il campo “Importo stato d’avanzamento” ed indicando nel campo “Data stato d’avanzamento” la data di conclusione del periodo temporale cui ci si riferisce; l’inizio del primo periodo temporale di riferimento va fatto coincidere con la data di inizio dell’esecuzione, comunicata con la scheda “Fase iniziale di esecuzione del contratto” (cfr. FAQ D3 dell’Avcp).
Va da ultimo considerato che le S.A. sono esonerate dall’obbligo di comunicare la Fase di Esecuzione e Avanzamento del Contratto qualora ci si trovi di fronte ad appalti di lavori, servizi e/o forniture di importo inferiore ad € 500.000,00 giusta disposizione del Comunicato Avcp del 04/04/2008.
FASE DI CONCLUSIONE
I dati relativi alla presente fase sottostanno alla medesima tempistica già anticipata per la Fase di Esecuzione e Avanzamento, dovendo procedere alla comunicazione entro 60 gg. dalla data di “… compimento dell’evento” ovvero dalla data del “verbale di ultimazione lavori/servizi/forniture”. Ed in realtà questo è l’unico dato rilevante e necessario richiesto dall’Autorità per la trasmissione della Fase di Conclusione.
Non può invece trascurarsi la considerazione per la quale, la presente scheda trovi utilizzazione anche nei casi di interruzione anticipata del contratto per: revoca dell’aggiudicazione definitiva; risoluzione contrattuale; fallimento del soggetto aggiudicatario; recesso della stazione appaltante; recesso dell’appaltatore.
In tali casi ferma restando la tempistica di comunicazione (entro 60 gg. dall’evento), assume rilevanza l’indicazione delle motivazioni che hanno originato la risoluzione/recesso anticipata/o, la data nella quale l’evento si è prodotto, nonché l’indicazione di eventuali oneri economici divenienti dal conto finale, compreso l’incameramento della polizza.
FASE DI COLLAUDO
La trattazione della Fase di Collaudo “chiude il cerchio” sulla trasmissione delle fasi tipiche della vita di un contratto pubblico, divenendo momento conclusivo per l’adempimento degli obblighi di trasmissione ex art. 7 co. 8 d.lgs. n. 163/2006.
Tale evento va comunicato entro 60 gg. dalla data del certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione del servizio, a seconda che ci ritroviamo di fronte ad un certificato emesso dal collaudatore, di carattere provvisorio che diventerà definitivo trascorso il tempo previsto dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto; oppure innanzi ad un certificato di regolare esecuzione diveniente dal direttore dei lavori.
In entrambi i casi, determinante è il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva prestata e da ciò la compilazione del c.d. quadro economico finale, nel quale indicare l’importo componente servizi, forniture e/o lavori effettivamente sostenuto; l’importo finale per l’attuazione della sicurezza; l’importo della progettazione in caso di contratto integrato (ex art. 53 c. 2 lett. b, c DLgs 163/2006); nonché l’importo complessivo delle somme a disposizione.
Dato rilevante in sede di trasmissione del collaudo è certamente l’indicazione del/dei soggetto/i nominati nei ruoli di: collaudatore statico; redattore del certificato di regolare esecuzione; presidente di commissione di collaudo/collaudatore; componente commissione di collaudo; responsabile sub fase del procedimento.
Con essi necessaria è inoltre l’indicazione della data di nomina del collaudatore e la data di inizio delle operazioni di collaudo.
Importante ricordare che – specie per i lavori – il collaudo potrà esperirsi:
- ad avvenuta ultimazione dei lavori (c.d. collaudo finale);
- oppure in corso d’opera.
Nel primo caso il collaudo resta estraneo alla fase di esecuzione; mentre il secondo caso richiama a situazioni particolarissime in cui la S.A. ha la necessità o l’obbligo di operare collaudi fin dall’inizio della fase esecutiva con una nomina preventiva del collaudatore e visite periodiche in cantiere.
Infine l’indicazione dell’esito positivo o negativo delle operazioni di collaudo va a completare il quadro relativo ai dati richiesti dall’Autorità per la fase in trattazione, chiudendo così l’intero ciclo delle comunicazioni “necessarie”, gravanti sulla figura del Rup ex art. 7 co. 8 d.lgs. 163/2006.
COMUNICAZIONE DI EVENTI
LA SOSPENSIONE
Le fonti documentali alle quali far riferimento circa la comunicazione degli eventi alla competente Autorità, indicano come termine utile per la trasmissione dei dati concernenti l’evento, 60 gg. dal verificarsi dello stesso (Comunicato dell’Avcp 04/04/2008). Gli eventi ai quali far riferimento, meritevoli di comunicazione, sono: i ritardi o sospensioni nella consegna; gli accordi bonari; le sospensioni; le varianti; i subappalti; le variazioni aggiudicatario in corso d’opera.
L’Autorità inoltre puntualizza, specificando altresì che in adempimento agli obblighi di comunicazione ex art. 7 co. 8 d.lgs. 163/2006 “… Le altre fattispecie di comunicazione previste per i contratti di lavori relative a sospensioni, varianti, accordi bonari e subappalti devono essere comunque effettuate – se ricorrenti – anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture” (cfr. FAQ A8 Autorità di Vigilanza).
Questi gli elementi basilari da considerare nello scenario ampio delle comunicazioni e perciò volendo qui analizzare gli aspetti salienti relativi soltanto ad alcuni degli eventi possibili nella vita di un contratto pubblico, si ritiene utile guardare certamente alla Sospensione, sulla quale anche l’Autorità ha inteso chiarire alcuni aspetti fornendo indicazioni pratiche in tema di trasmissione dati.
In primo luogo, la sospensione richiede l’indicazione necessaria della motivazione, da determinarsi attraverso selezioni obbligate riconducibili a due macro categorie:
- cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali;
- ragioni di pubblico interesse o di pubblica necessità.
Nello specifico, la categoria delle motivazioni è così esplicabile: Causa di forza maggiore; interferenze di natura tecnica; interferenze di natura amministrativa; redazione di varianti in corso di esecuzione; intervento Autorità giudiziaria; avverse condizioni climatiche; pubblico interesse o necessità.
Questa scelta di sistema, come noto, proviene da lontano ovvero dal principio generale espresso con R.D. n. 2854 del 22/12/1875 per il quale la sospensione è giustificabile qualora sussistano circostanze speciali che impedendo in via temporanea lo svolgimento dei lavori in conformità alla regola d’arte, richiedono una loro traslazione a tempi più favorevoli (cit. “Edilizia & Urbanistica – Contabilità dei lavori” di Gianni Utica – Maggioli Editore).
A tale dato si accompagna anche l’indicazione della “data del verbale di sospensione del contratto” e della “data del verbale di ripresa del contratto”. All’uopo l’Autorità precisa che i 60 gg. entro i quali trasmettere l’evento sospensivo decorrono proprio dalla data del verbale di sospensione del contratto e che l’utente, peraltro, una volta confermata la scheda nel sistema SIMOG, dovrà perfezionarla successivamente con l’inserimento della data della “ripresa”, negli stessi termini temporali previsti per la sospensione, e confermarla nuovamente (cfr. FAQ E1 Avcp).
Altro dato importante sul quale l’Autorità ha fornito indicazioni, attiene l’intervenuto superamento del c.d. “quarto del tempo contrattuale di sospensione”; sul punto l’Autorità precisa che: “nel caso in cui ricorra la richiamata circostanza in merito ad una sospensione dei lavori già comunicata, il termine dei 60 gg. previsto per la relativa comunicazione di legge, decorre dalla data di superamento del quarto del tempo contrattuale. L’utente, quindi, utilizzando il sistema SIMOG, dovrà richiamare la scheda in questione integrandone i contenuti e, quindi, riconfermarla.
IL SUBAPPALTO
Altro evento meritevole di considerazione è certamente quello del subappalto, in base al quale la comunicazione alla competente Autorità – da espletarsi entro 60 gg. dall’approvazione del subappalto – esige indicazioni precise circa la categoria dell’opera/servizio/fornitura, con descrizione dell’oggetto del subappalto, nonché completa identificazione del soggetto subappaltatore con annessa indicazione di recapiti informatici. La ragione di tale minuziosa indicazione è da riscontrarsi nella generale scelta di implementazione dinamica degli archivi informatici, nonché in senso più ampio, nelle scelte di politica comunitaria (cfr. Direttive n. 17/2004 art. 25 e n. 18/2004 art. 37 e successivi interventi normativi) in tema di trasparenza, poste a base del Codice De Lise.
L’indicazione dell’importo presunto ed effettivo dei lavori/servizi/forniture oltre che della data di autorizzazione del subappalto, completano la gamma dei dati necessari per la registrazione dell’evento in descrizione sulle piattaforme telematiche di competenza.
LE VARIANTI
Come ben noto tale istituto fa riferimento alla necessità di realizzare lavori originariamente non previsti e tuttavia indispensabili o necessari, sotto il profilo tecnico – economico, per il completamento e la funzionalità dell’opera, senza che ciò snaturi l’opera originaria (Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, 07/06/1990, n. 188).
Ciò premesso, è indubbio che le informazioni salienti da trasmettere all’Autorità riguardino certamente l’aspetto economico della variante, ovvero: l’importo contrattuale, l’indicazione delle somme impegnate per l’attuazione della sicurezza, l’indicazione delle somme a disposizione, tutto rideterminato e ricalcolato alla luce dell’approvata variante.
Necessaria è l’indicazione della data di approvazione della variante da intendersi come dies a quo da cui computare i 60 gg. previsti per la trasmissione dati all’Autorità.
Indispensabile è altresì l’indicazione delle motivazioni che hanno determinato l’approvazione della variante, da selezionarsi entro l’elenco indicato dalla piattaforma telematica e che di seguito si ripropone: sopravvenute esigenze normative e regolamentari (art. 132 c.1 lett. a); cause impreviste ed imprevedibili (art. 132 c. 1 lett. b); eventi dipendenti dalla natura e specificità dei beni e dei luoghi (art. 132 c. 1 lett. c); errori ed omissioni nel progetto esecutivo (art. 132 c. 1 lett e); articolo 1664 del Codice Civile (art. 132 c. 1 lett d); miglioramento o migliore funzionalità della prestazione (art. 132 c. 3 II cv).
Correda infine la trasmissione l’eventuale numero di giorni di proroga concessi rispetto agli originari termini contrattuali.
Ciò conclude la disamina riassuntiva e non esaustiva, delle fasi e degli eventi meritevoli di comunicazione, circa l’indicazione dei dati utili all’Autorità di Vigilanza per il monitoraggio delle gare pubbliche.