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( votes)Affidamento servizi sociali sottosoglia e Principio di rotazione
“ … se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, come correttamente affermato dal T.A.R., è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice…. Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3 sopra menzionati. … Nel caso che occupa, premesso che si verte di affidamento ormai concluso, la determina fa espresso riferimento alla deroga di cui all’art. 49 comma 4 cit., evidenziando che l’Amministrazione ha preso in considerazione la necessità di motivare sulla predetta deroga. E, seppur sinteticamente, ha evidenziato la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’Associazione controinteressata in ordine agli specifici interessi tutelati dal servizio. Ne discende che l’appello è fondato e, pertanto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. Per completezza deve aggiungersi che l’ulteriore delibera depositata in atti esula dal parametro del presente giudizio. Tuttavia, non può non rilevarsi che ciò che costituisce ‘urgenza’ in una fattispecie concreta non ‘necessariamente’ debba considerarsi tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento e che – in via generale ed astratta – l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 cit., è teso ad evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.”
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