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Il novero dei soggetti indicati dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 non è suscettibile di applicazioni estensive

L’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 dispone che le dichiarazioni ivi previste debbano essere rese, nel caso di società per azioni, “dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico” senza fare alcun riferimento alla figura del Responsabile Tecnico degli impianti.

Secondo il più recente insegnamento della Sezione, a cui il Collegio ritiene di dover aderire, l’individuazione del novero dei soggetti nei cui confronti il codice dei contratti pone l’onere di dimostrare l’assenza di fattori pregiudizievoli ai sensi del richiamato art. 38, non è suscettibile di applicazioni estensive.

Così, come correttamente affermato dal primo giudice, per ciò che specificatamente concerne le società di capitali, sulla base del portato letterale dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 l’ambito dell’obbligo deve essere limitato alle due sole categorie degli “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” ovvero del “direttore tecnico”, che sono gli unici soggetti in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali e gestionali.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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