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( votes)La scelta discrezionale dell’amministrazione del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione dei punteggi incontra il limite della irragionevolezza o illogicità che ricorre laddove il criterio scelto provochi un appiattimento sproporzionato del punteggio spettante per il ribasso percentuale così da privare di rilevanza la stessa offerta tecnica e da assegnare preponderanza decisiva a quella economica
Nel distribuire il punteggio complessivo per l’offerta economica, in astratto possono essere utilizzati molteplici criteri, non solo quello proporzionale, ma anche quello progressivo e con svariate curve di progressività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404).
Ciò che conta è che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica o di quella del prezzo (per tutte, confr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).
In sostanza, la scelta discrezionale dell’amministrazione del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione dei punteggi incontra il limite della irragionevolezza o illogicità che ricorre laddove il criterio scelto provochi un appiattimento sproporzionato del punteggio spettante per il ribasso percentuale così da privare di rilevanza la stessa offerta tecnica e da assegnare preponderanza decisiva a quella economica, ben oltre il rapporto potenziale indicato nella lex specialis di gara da parte della stessa amministrazione.