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La conoscenza dei nominativi dei concorrenti in fase di sopralluogo non costituisce violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 50/2016

“… la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il  comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante non costituisce elemento infallibilmente sintomatico, anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta.”

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