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In caso di mancata redazione di contestuali e distinti verbali di ciascuna seduta di gara è necessario, comunque, che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purché la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi

Si lamentava la violazione dei principi sulle operazioni di gara, in quanto la commissione formalizzava gli esiti delle sedute del 10 marzo e del 12 marzo 2010 solo in occasione della seduta del 18 marzo 2010, e tanto nonostante che nelle prime due sedute si fosse proceduto alla valutazione di tre dei quattro subelementi di valutazione dell’offerta tecnica.

Il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato orientamento secondo cui anche se, in mancanza di specifiche indicazione della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purché la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi [Cons. St., sez. V, 29 aprile 2009 n. 2748].

Specie quando le sedute siano durate molte ore e abbiano riguardato molteplici operazioni, è del tutto fisiologico, e conforme con i principi applicabili per gli atti collegiali, che la verbalizzazione avvenga successivamente (compatibilmente con gli impegni dei componenti del collegio, purché, beninteso, entro un termine ragionevole): per esigenze di speditezza e di funzionalità, la verbalizzazione può anche avere luogo nella successiva seduta per la quale il collegio sia stato riconvocato.

Inoltre, tale modus procedendi è coerente con le sopra indicate coordinate ermeneutiche, atteso che tra l’attività valutativa e la verbalizzazione è intercorso un breve lasso temporale, che la verbalizzazione si è basata su appunti presi nel corso di ciascuna seduta, che il metodo seguito risponde ad esigenze di sintesi e di visione di insieme dei punteggi attribuiti.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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