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( votes)In caso di gara da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, la data della comunicazione effettuata via fax del ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria, determina l’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione, atteso che la comunicazione via telefax, espressamente contemplata dall’art. 77 del d.lgs. n. 163/06, assurge a modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d’appalto
La comunicazione via telefax, è espressamente contemplata dall’art. 77 del d.lgs. n. 163/06 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d’appalto. Nel caso specifico tale modalità comunicativa, richiamata dalla lex specialis di gara, era stata accettata dai concorrenti, che avevano indicato il numero telefonico al quale avrebbero potuto essere fatte le comunicazioni via telefax. Non sussiste, pertanto, un problema di completezza delle informazioni fornite a mezzo della comunicazione fax, sotto il profilo del mancato rispetto di quanto al proposito previsto dall’art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto, trattandosi di gara assegnata con il criterio del prezzo più basso, le indicazioni – già tutte contenute nella comunicazione via fax – relative al ribasso percentuale offerto dalla aggiudicataria soddisfano l’informazione sulle “caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata” (ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 163/2006, richiamato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo). Non vi è dunque una asimmetria informativa tra il contenuto del fax e quello della successiva raccomandata che possa giustificare la postergazione della decorrenza del termine per impugnare.
Sulla base delle considerazioni svolte, essendosi realizzato nel caso di specie l’effetto della piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione già alla data della ricezione della comunicazione via fax, che vale quale comunicazione individuale del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (all’epoca vigente), è da tale data che correttamente deve essere computato il termine di trenta giorni per l’impugnazione.