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Prima di disporre l’iscrizione nel casellario, a seguito di segnalazione, l’Autorità di Vigilanza deve procedere alle verifiche del caso

La questione oggetto della controversia attiene alla individuazione dei poteri che spettano all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella fase di iscrizione della comunicazione ricevuta in ordine ad eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in relazione ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

L’Autorità, con la determinazione del 10 gennaio 2008, n. 1, il cui contenuto è stato confermato nella successiva determinazione del 21 maggio 2009, n. 5, ha affermato che – quando viene a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico – procede alla puntuale e completa annotazione dei contenuti nel casellario informatico, «salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante».

I più recenti orientamenti della giurisprudenza di questo Consiglio, che il Collegio condivide, «hanno riconsiderato la tesi del carattere meramente consequenziale e necessitato dell’iscrizione nel casellario informatico ed ha chiarito che prima di disporre l’iscrizione nel casellario, l’Autorità procede (rectius: deve procedere) alle verifiche del caso» (Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 , n. 782).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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