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In caso di utilizzo del metodo del confronto a coppie è sufficiente il giudizio espresso numericamente da parte dei commissari

Nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti e comunque sufficientemente dettagliati (fissati dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai richiamati criteri (in tal senso: Cons. Stato, VI, 8 marzo 2012, n. 1332). A conclusioni non dissimili può giungersi nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – l’espressione de punteggi sintetici da parte della Commissione sia avvenuto in applicazione del principio del c.d. ‘confronto a coppie’ di cui all’allegato A del d.P.R. 554 del 1999 (in seguito: allegati ‘G’ e ‘P’ del d.P.R. 207 del 2010). Nel caso in questione, anzi, deve trovare applicazione il condiviso orientamento secondo cui, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Cons. Stato, V, 28 febbraio 2012, n. 1150).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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