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( votes)Lieve scostamento dell’offerta economica e soccorso istruttorio
“…Col primo motivo d’appello, la società deduce la concorrente violazione dell’art. 83 d.lg.s n. 50/2016 e dell’art. 26 del bando, lamentando l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’avallare il comportamento dell’impresa aggiudicataria che non ha rispettato i prezzi minimi di ogni singolo prodotto come previsti nella lex specialis….il Tar ha valorizzato, in via ermeneutica, l’applicazione del principio di proporzionalità, sì da ritenere che il discostamento (oltretutto in minus) del singolo prezzo offerto da quello minimo prescritto dal bando non comportasse affatto l’automatica esclusione dell’offerente. Nel rinnovato ruolo assegnato all’istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante ha il potere-dovere (cfr. artt. 83 e ss. d.lgs. n. 50/2016) di sanare la discrasia relativa ad una singola voce del prezziario, dal momento che il soccorso, limitato ad un solo addendo dell’offerta economica, non compromette l’affidabilità complessiva dell’offerta né altera la par condicio.”