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( votes)Il costo del lavoro è indice di anomalia quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente, anche a base pattizia, rende obbligatori
“La prima delle disposizioni legislative citate (art. 86) contiene, ai commi 1 e 2, alcuni indicatori automatici di anomalia, ma al comma 3 consente comunque una valutazione di congruità per ogni offerta che, “in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”; il successivo comma 3-bis – nel testo introdotto dall’art. 1, comma 909, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge Finanziaria 2007) – impone inoltre, per quanto qui interessa, che gli enti aggiudicatori verifichino «che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro […] il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Seguono precisazioni circa le competenze affidate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, incaricato della predisposizione di apposite tabelle, che tengano conto della contrattazione collettiva (specifica, o riferita al «settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione»), con altri parametri riferiti anche all’ambito territoriale, nonché all’individuazione dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Il costo del lavoro è dunque indice di anomalia quando non risultino rispettati i livelli salariali che la normativa vigente – anche a base pattizia – rende obbligatori. Sotto tale profilo, la ragione di invalidità dell’offerta va ricercata in una prospettiva di inaffidabilità dell’impresa, che tale offerta abbia presentato, diversa da quella riconducibile a un’erronea valutazione in fatto della prestazione richiesta, o di singoli parametri cui la stessa deve rapportarsi. Una convenienza dei costi, inferiore ai livelli economici minimi fissati normativamente (anche in sede di contrattazione collettiva) per i lavoratori del settore, infatti, costituisce indice inequivoco di inattendibilità economica dell’offerta e di lesione del principio di par condicio dei concorrenti (essenziale per l’imparzialità e il buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione), fonte di evidente pregiudizio delle altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato il fattore retributivo.”