Questo articolo è valutato
( votes)Nell’ambito delle procedure negoziate la stazione appaltante è legittimata a limitare la partecipazione alla fase negoziale che segue all’individuazione della migliore offerta anche ad un solo operatore economico, evidentemente quello che ha presentato la suddetta proposta
La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 3, punto 40, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale le procedure negoziate sono quelle in cui “le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”.
Nel caso in esame la stazione appaltante aveva impostato una gara fra più imprese, procedendo poi alla rinegoziazione dell’offerta con quella che aveva presentato la proposta migliore.
L’enunciato della norma impone di condividere la deduzione in quanto non esclude affatto la possibilità di condurre la procedura negoziata con un solo operatore economico.
Inoltre, l’art. 56, quarto comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, espressamente prevede la possibilità di costruire il procedimento svolgendolo “in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare” specificando solo che “il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri”.
Afferma, in conclusione, il Collegio, che ai sensi dell’art. 3, punto 40, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, il quale riprende il contenuto dell’art. 1, paragrafo 11, lett. d), della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, e dell’art. 1, paragrafo 9, lett. c), della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE, la stazione appaltante è legittimata a limitare la partecipazione alla fase negoziale che segue all’individuazione della migliore offerta anche ad un solo operatore economico, evidentemente quello che ha presentato la suddetta proposta.