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( votes)La non completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti è di per se lesiva dei principi di buon andamento della P.A. e tempestività delle operazioni di gara
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano nel caso in esame ragioni per discostarsi, è orientata nel senso di ritenere che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte rappresenti di per sé un valore da perseguire, dato che consente – in osservanza al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione – la celere decisione, da parte dell’organo tecnico investito dalla stazione appaltante dei compiti di valutazione delle offerte, in ordine all’ammissione alla gara dei candidati. Conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara. In altri termini, la disciplina procedimentale degli appalti è modulata in modo tale da consentire alla stazione appaltante di poter fare affidamento su dichiarazioni dei concorrenti idonee a far assumere tempestivamente le necessarie determinazioni in ordine all’ammissione degli stessi alla gara ovvero alla loro esclusione (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 giugno 2013 n. 3214; III, 16 marzo 2012, n. 1471). In materia di appalti pubblici, non sussiste alcuna violazione del dovere di soccorso (artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici) – da intendersi quale potere–dovere della stazione appaltante di richiedere integrazioni e chiarimenti al concorrente in merito a quanto dichiarato sul possesso dei requisiti richiesti – allorché risulti accertato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il concorrente non aveva presentato la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti partecipativi ovvero a consentire alla stazione appaltante la verifica della ricorrenza di tali requisiti.