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In ordine alle specifiche tecniche, le clausole di equivalenza devono essere espressamente previste dalla lex specialis

L’appellante si lamentava della mancata corrispondenza dei requisiti tecnici dell’offerta della controinteressata alle indicazioni contenute nell’Allegato I della lettera di invito. Com’è noto l’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce l’art. 23 della Direttiva 31 marzo 2004, n. 18/2004/CE, contiene la disciplina delle specifiche tecniche, che attua il 29° considerando della suddetta Direttiva secondo il quale: “Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l’equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l’equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione…“. Questo Consiglio, ha chiarito in proposito che: “Negli appalti pubblici la clausola di equivalenza non trova applicazione indipendentemente dall’espressa previsione della lex specialis, perché le norme destinate a disciplinare la gara hanno valore di lex specialis, le quali non vanno integrate da quelle imperative ai sensi dell’art. 1339 Cod. civ., dovendo in tal caso il giudice amministrativo non certo annullare la legge di gara bensì annullare, ove sia stata ritualmente impugnata nei termini, la clausola del bando che fissi specifiche tecniche restrittive in violazione di quanto previsto dall’art. 68 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 con conseguente illegittima esclusione del concorrente che abbia presentato un prodotto equivalente” (Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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