Questo articolo è valutato
( votes)La regolarità contributiva e fiscale deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara
La regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 138, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2013, n. 2682; 13 febbraio 2013, n. 890; 26 giugno 2012, n. 3738; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907) fino al momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580), giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione della par condicio. Peraltro non può dimenticarsi che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 16 aprile 2012, n. 8, ha enunciato il principio di diritto a tenore del quale “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163 del 2006, anche nel testo anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto”.