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In caso di procedura negoziata ex art. 57 del d. lgs. 163/2006 è legittimo il mancato invito dell’operatore economico chi si sia reso responsabile di gravi inadempimenti nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto ai sensi dell’art. 38, lett. f), del D. Lgs. n. 163 del 2006

“La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, indetta dall’amministrazione si caratterizza, com’è noto, oltre che per costituire un’eccezione ai principi generale di pubblicità e di massima concorsualità possibile, propri delle procedure ad evidenza pubblica, anche per il fatto che è la stessa stazione appaltante, giusta quanto disposto nel comma 6, ove possibile, individua gli operatori da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionandone almeno tre (se sussistono in tal numero soggetti idonei), ed invitandoli a presentare le offerte oggetto della negoziazione, tra le quali è poi scelta quella più vantaggiosa (secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, previamente indicato nella lettera d’invito). Ciò posto, non può considerarsi illogico, irragionevole o arbitrario l’operato dell’amministrazione appaltante che, nell’individuazione degli operatori da consultare, esclude chi si sia reso responsabile di gravi inadempimenti nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto e sia perciò stesso inaffidabile, essendo venuto meno il rapporto fiduciario che caratterizza di norma i contratti della pubblica amministrazione, tanto più che, come del resto più volte ribadito dalla giurisprudenza, ai fini dell’esclusione di un concorrente da una gara, ai sensi dell’art. 38, lett. f), del D. Lgs. n. 163 del 2006, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 943; 21 giugno 2012, n. 3366; sez. III, 14 gennaio 2013, n. 149; sez. VI, 14 agosto 2013, n. 4174).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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