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L’articolo 75 del codice dei contratti quale norma inderogabile e vincolante per l’amministrazione

La norma dettata dall’art. 75 del codice dei contratti pubblici (“L’offerta è corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente….”) costituisce norma inderogabile e vincolante per l’amministrazione.

L’inderogabilità della disposizione è correlata alla tutela dell’interesse dell’amministrazione appaltante cui è preordinata, garantendo la serietà dell’offerta e costituendo una forma di liquidazione anticipata del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente.

In quanto tale, la cauzione provvisoria costituisce parte integrante dell’offerta e non elemento di corredo della stessa che la stazione possa liberamente richiedere e quantificare.

La disposizione dell’art. 75, per come formulata, in assenza di specifica qualificazione alla locuzione “prezzo base” se annuale o complessivo non giustificherebbe il veto assoluto a carico della stazione appaltante di fare riferimento all’importo annuale anziché a quello complessivo.

Infatti, l’interesse pubblico sotteso alla disposizione dell’art. 75 sottrae alla disponibilità della stazione appaltante ogni potere in ordine alla misura e alle modalità di versamento della cauzione provvisoria, risultando recessivo l’interesse della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione alla gara riducendo l’importo della cauzione provvisoria.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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