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Non sussiste l’obbligo di indennizzo in caso di revoca dell’aggiudicazione provvisoria

L’obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all’art. 21 quinquies, Legge n. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale l’aggiudicazione provvisoria (Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554).

Solo l’aggiudicazione definitiva è idonea ad elevare la generica aspettativa all’aggiudicazione che connota la posizione del concorrente in interesse qualificato alla conservazione di uno specifico bene della vita conseguito in virtù di uno stabile atto di attribuzione.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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