Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

In assenza di una diversa regola legislativa, l’amministrazione per stipulare contratti dai quali derivi una spesa (come quello di locazione) deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica

“La sentenza Cass. Sez. Un., n. 17782/2013 … precisa che l’amministrazione – sebbene non sottoposta nella fattispecie alla disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 – era comunque sottoposta alle norme di contabilità di Stato, che impongono di regola l’adozione di procedimenti pubblicistici per i negozi da cui derivi una spesa, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del g.a. per la cognizione delle relative controversie. L’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 3 del R.D. 2440/1923 stabiliscono che anche gli enti locali – quando debbano stipulare contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato – debbano indire gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a loro giudizio discrezionale. Pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa, l’amministrazione – qualora non stipuli senz’altro il contratto con un contraente ben individuato – per stipulare contratti dai quali derivi una spesa (come quello di locazione) deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica. Del resto, il rilievo pubblicistico di tali attività emerge da una visione complessiva dell’ordinamento, sia sotto i profili di responsabilità dei funzionari che ispirino le loro scelte a interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il profilo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (con la connessa applicazione della normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, in favore di chi vi abbia interesse).”

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.