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I termini per l’impugnazione dell’aggiudicazione possono essere incrementati di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità

“…la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in considerazione delle particolari esigenze di tutela connesse alla derivazione comunitaria delle disposizioni sostanziali e processuali richiamate e nel bilanciamento fra i vari interessi coinvolti, ha anche affermato che deve essere condiviso il principio interpretativo secondo cui il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione – nel caso di specie secondo l’art. 79 del d. lgs. 163 del 2016, ad oggi ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. 50 del 2016 – ma può essere “incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità, laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque per l’allora vigente sistema entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater dell’art. 79 fissava per esperire la particolare forma di accesso – semplificato ed accelerato – ivi disciplinata” (Cons. Stato, III, del 28 agosto 2014 n. 4432).

Tale interpretazione, infatti, consente il sostanziale rispetto delle esigenze acceleratorie, di cui è portatore l’art. 120 del c.p.a., e, nello stesso tempo, non incide sul consolidato principio secondo il quale solo dalla piena conoscenza dell’atto censurato inizia a decorrere il termine per la sua impugnazione…”

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