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( votes)La mera pubblicazione all’Albo Pretorio del provvedimento di aggiudicazione definitiva non è di per sè idonea a determinare il termine di decorrenza per l’impugnazione
La mera pubblicazione dell’aggiudicazione di un appalto sull’albo pretorio non può essere ritenuta idonea, nel sistema previsto dall’art. 79 del Codice dei contratti, come modificato dall’art. 2, l. d.lgs. n. 53 del 2010, a determinare la decorrenza del termine di impugnazione in caso di mancata comunicazione dell’aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati secondo la prescrizione della citata disposizione normativa. In quest’ultimo caso, infatti, la decorrenza del termine di impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 1, c.p.a. non opera, dovendosi, dunque, ricorrere alla disposizione del seguente comma 2, secondo cui il termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso ex artt. 65 e 225 del d. lgs. 163/06 (nella specie insussistente o, comunque non dimostrato da chi l’avrebbe dovuto eccepire, ovvero dai convenuti in appello), ovvero è pari a sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.