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La facoltà di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea deve essere prevista nella lex specialis

“…l’Amministrazione appaltante si è avvalsa della facoltà dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”), prevista espressamente nella lettera d’invito…..La disposizione -che trova il suo antecedente normativo nell’art. 81, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 – attribuisce alla stazione appaltante, e non alla commissione giudicatrice, la facoltà di non aggiudicare la gara quando nessuna offerta sia ritenuta, a giudizio discrezionale dell’amministrazione (sul quale si tornerà), “conveniente o idonea”, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d’invito.”

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