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Qualificazione di organismo di diritto pubblico, autovincolo alla disciplina pubblicista e conseguenze in relazione all’individuazione della giurisdizione

“L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

– dotato di personalità giuridica;

– la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”….non è sufficiente ad integrare il suddetto requisito che il soggetto sia “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale”, ma occorre, anche, che tali esigenze siano perseguite operando con metodo non economico, ovvero senza rischio d’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30/1/2013 n. 570). … la circostanza che la <…> s.p.a. abbia autonomamente deciso di affidare il servizio di che trattasi uniformandosi alla disciplina pubblicistica dettata dal codice dei contratti pubblici non ha carattere dirimente in ordine alla sussistenza della giurisdizione, che, evidentemente, va individuata in base a criteri legali e non può dipendere dalle scelte di una delle parti, pena altrimenti la violazione del principio del giudice naturale di cui all’art. 25, comma 1, Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23/6/2016, n. 2809).”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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