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Sull’obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna delle imprese raggruppate

“La pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 27/2014 ha enunciato il seguente principio: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”. Al riguardo, la stessa Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 7/2014 in precedenza aveva già puntualizzato che il vincolo di “triplice corrispondenza” di corrispondenza per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture sarebbe venuto meno al 14 agosto 2012. Pertanto, in ragione del tempo di pubblicazione del bando di gara il suddetto principio di corrispondenza non risultava ratione temporis applicabile. Da ciò deriva che, stante la vigenza della previsione contenuta nell’art. 46 comma 1 bis, d.lgs. 163/2006, la previsione del bando di gara di cui al punto 7.1. secondo la quale: “…ai fini dell’ammissione del soggetto raggruppato/associato…dalla documentazione di gara deve risultare perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione delle prestazioni e/o lavori, pena l’esclusione dalla gara”, non può che ritenersi nulla.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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