Questo articolo è valutato
( votes)La procedura di verifica ex art. 86, comma 3, d. lgs. 163/2006 costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.A. ed è perciò sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza ed illogicità
“L’art. 86 del Codice, dopo avere previsto al comma 1 che le stazioni appaltanti, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, devono valutare la congruità delle offerte che risultino superiori alla soglia di anomalia calcolata secondo i criteri ivi indicati, al successivo comma 4 esclude l’applicabilità della disposizione di cui al comma 1 «quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque», precisando che in tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3, che prevede la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Tale facoltà costituisce espressione della discrezionalità tecnica della P.A. ed è perciò sindacabile solo in presenza di macroscopica irragionevolezza ed illogicità, insussistente nella fattispecie in esame (ex multis: Cons. Stato, VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Stato, Sez. VI. 20 giugno 2012, n. 3589; Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 27 novembre 2013, n. 901; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 17 giugno 2013, n. 472; TAR Puglia, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 505).”