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( votes)Prevale il principio di massima partecipazione alla gara allorché vi siano contrasti tra prescrizioni predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice
Nel caso di specie una clausola del disciplinare di gara (“termine e modalità di presentazione dell’offerta”), prevede, al punto concernente l’offerta economica, che questa “dovrà essere redatta secondo lo schema di offerta da Allegato B), con l’indicazione del canone annuo offerto e della corrispondente percentuale di ribasso sul canone annuo posto a base di gara”. Il modulo costituente l’allegato B consente, in modo pedissequo, la sola indicazione di cui al citato punto del disciplinare, essendo ivi presente uno spazio in bianco per il “canone annuo” ed uno successivo per la specificazione del “ribasso percentuale”. Si osserva, in proposito, in diritto, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante nel valorizzare la buona fede e l’affidamento delle imprese nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara al fine di negare che ciò possa risolversi in un danno per le stesse, attraverso la loro espulsione dalla procedura (solo per citare le più recenti pronunce, si veda Sez. III, 14 gennaio 2013 n. 145 e Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510, citate dall’appellante principale, relative all’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; Sez. V, 22 maggio 2012, n. 2973, relativa alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale; Sez. V, 10 gennaio 2012 n. 31, anch’essa citata dall’appellante principale, concernente le dichiarazioni inerenti il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili; Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029, citata dall’appellante, concernente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di qualificazione). Pacifico poi che a tali canoni comportamentali l’amministrazione è soggetta anche allorché ricorra ai moduli dell’evidenza pubblica per la stipula di contratti, ed alla quale, pertanto, è imposto un obbligo di clare loqui, la cui violazione non può essere addossata alla parte privata.