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Il possibile “gioco” delle clausole di franchigia potrebbe alterare il livello di copertura della idoneità del “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali”

“… vale osservare che l’idoneità di un “livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” a fungere (in potenziale e facoltativo concorso con il fatturato minimo e i movimenti contabili) da strumento dimostrativo di capacità economica e finanziaria discende, nella logica inferenziale valorizzata dall’art. 83, comma 4 del d. lgs. n. 50/2016, proprio dal suo concorrente rilievo qualitativo (che evoca la complessiva affidabilità dell’impresa, che si dimostra in grado di acquisire idonee coperture ai rischi professionali generati nella sua attività, in termini di merito creditizio) e quantitativo (che allude alla sostenibilità dei relativi costi, nel quadro economico complessivo delle commesse gestite).

In tale prospettiva, la “adeguatezza” del “livello” di copertura (che, già sul piano testuale, evoca e sottende, con semantica scalare, la relativa dimensione quantitativa), si parametra sulla capacità di garantire in concreto i rischi professionali, non solo in relazione ai massimali risarcitori divisati con le imprese assicurative, ma anche con riguardo alle eventuali limitazioni “dal basso” della relativa responsabilità.

In questo senso, il possibile “gioco” delle clausole di franchigia (che, naturalmente, incide sulla struttura interna dei costi d’impresa – essendo, come tale, indice di capacità finanziaria – non meno che sul grado di affidabilità che le imprese assicuratrici sono disposte a riconoscere all’atto di assunzione dei rischi coperti) è, obiettivamente, in grado di alterare il livello di copertura, fino al segno di legittimare potenziali apporti sicuritari talmente condizionati dal negoziato esonero di responsabilità da abbattere decisivamente l’onere del relativo premio e da agevolare l’assunzione solo del grado di rischio connotato, di là dalla consistente soglia esonerativa, di un grado basso o addirittura irrisorio di probabilità).”

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