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( votes)Sulla puntuale e particolareggiata indicazione nella lex specialis dei criteri e sub – criteri di valutazione dell’offerta, con l’indicazione dei singoli punteggi massimi attribuibili e legittimità della valutazione delle offerte
“La puntuale e particolareggiata indicazione nella lex specialis dei criteri e sub – criteri di valutazione dell’offerta, con l’indicazione dei singoli punteggi massimi attribuibili, e la circostanza che, come emerge dalla lettura dei verbali della commissione n. 3, 4 e 5, la commissione giudicatrice abbia esaminato i singoli elementi di valutazione sub b) e c) delle offerte in gara, esclude in radice la fondatezza della dedotta illegittimità della valutazione delle offerte per l’asserita mancanza di criteri e tipologie di valutazioni che avrebbe dovuto guidare l’attività della commissione giudicatrice e per la conseguente asserita impossibilità di individuare la giustificazione dei punteggi attribuiti dalla commissione stessa. Non vi è infatti ragione per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico ben può essere ritenuto sufficiente ex se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione sui singoli elementi tecnici, allorquando (come nel caso di specie) la lex specialis della gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’organo tecnico (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 2444; sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698; 1° agosto 2014, n. 4067; 15 aprile 2013, n. 2032; sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; 19 marzo 2013, n. 1600; 17 dicembre 2008, n. 6290). D’altra parte costituisce jus receptum che le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. St., sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.”