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( votes)Il requisito tecnico di cui all’art. 263, c.1., lett. c) del DPR n. 207/2010 è infrazionabile in caso di partecipazione di RTI
“«l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di cui all’articolo 252 del DPR 207/2010, relative ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute le vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento»….«l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento».Le due previsioni sopra riportate vanno lette alla luce dell’art. 261, comma 8, del d.P.R. n. 207, per il quale «il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei»”.