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Il verbale di gara, redatto per più sedute, deve comunque intervenire entro un termine ragionevolmente breve

La commissione (ove non sia diversamente disposto), può legittimamente procedere alla redazione del verbale dopo l’effettuazione di più sedute (o addirittura di tutte le sedute); a tutela della genuinità del verbale, la verbalizzazione «differita» deve comunque intervenire entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi; ne consegue che se l’intervallo temporale è breve, non può dedursi l’illegittimità ex se della procedura concorsuale, per la verbalizzazione postuma, ove manchi l’allegazione e la prova rigorosa, da parte del ricorrente, di specifici elementi di fatto che inducano a ritenere sussistente la manipolazione della effettiva volontà espressa dall’organo collegiale nella deliberazione; al contrario, in presenza di un notevole divario temporale fra operazioni di gara e verbalizzazione delle medesime, la procedura risulterà viziata, salvo che non siano fornite adeguate garanzie da parte del seggio di gara; in tale ultimo caso, infatti, anche il decorso di un ampio lasso di tempo non attinge la legittimità delle operazioni di gara perché resta esclusa la sussistenza di manipolazioni delle medesime. 

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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