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Il rischio di manomissione del plico deve essere valutato in concreto

La commissione di gara può prevedere l’apertura e la valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata

La mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata un’alterazione della documentazione (cfr. sezione IV, 5 ottobre 2005, n. 5360; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; 10 maggio 2005, n. 2342; 25 luglio 2006, n. 4657);

Il rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale la tutela dell’integrità dei plichi contenenti gli atti di gara deve essere assicurata in astratto, e sarebbe quindi sufficiente che la documentazione di gara sia stata sottoposta a rischio di manomissione per ritenere invalide le operazioni di gara (Consiglio Stato, Sezione V, 6 marzo 2006, n. 1068 e 21 maggio 2010, n. 3203), non può essere seguito quando in concreto non sia stato fornito alcun principio di prova della eventuale manomissione dei plichi o quanto meno di un concreto pericolo di manomissione.

I principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma, derogabili dalla lex specialis, la quale, ove trattisi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può – e, anzi, deve – prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica, e, per esigenze di economicità della procedura, può altresì prevedere (anche per implicito) che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della stessa seduta. L’obbligo inderogabile di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda infatti esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (si vedano, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470; 14 ottobre 2009, n. 6311; 11 maggio 2007 n. 2355; cfr. anche 13 luglio 2010, n. 4520).

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