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Stipulato il contratto di appalto, non può essere utilizzato lo strumento della revoca dell’aggiudicazione ma deve essere esercitato il diritto di recesso ex art. 134, d. lgs. 163/2006

“Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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