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E’ illegittima la mancata lettura in seduta pubblica dei punteggi delle offerte tecniche nonchè la mancata relativa verbalizzazione

“…il presidente della commissione si era limitato a comunicare ai presenti in fatto dell’avvenuta valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi (il tutto verbalizzato in un prospetto separato e allegato al verbale in busta chiusa sigillata), procedendo successivamente alla comunicazione dell’avvenuta valutazione della campionatura. Inoltre, all’apertura delle buste con le offerte tecniche, non era stata data pubblica lettura dei punteggi per le stesse offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica, malgrado l‘inerente obbligo di cui al detto art. 283 (e dell’art. 15 del disciplinare di gara) e senza nemmeno riportarli nel pubblico verbale. È palese il vulnus alla garanzia della trasparenza delle operazioni e alla prevenzione della commistione tra le valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.”

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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