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( votes)Le operazioni di gara sono rivedibili anche dopo la chiusura dei verbali
Le operazioni di gara sono rivedibili anche dopo la chiusura dei verbali della gara stessa, finché il competente organo di amministrazione attiva non si sia pronunciato sulla approvazione dell’aggiudicazione in via definitiva (in generale, su àmbito di applicazione, condizioni e limiti dell’autotutela decisoria nella materia degli appalti pubblici v. Cons. St. , sez. V, n. 661 del 2000, dal p. 10).
Infatti, il “non avere rilevato, in sede di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, una causa di esclusione dalla gara di una determinata impresa, non determina a carico dell’Amministrazione la perdita del potere di autotutela e tanto meno comporta il dovere di rimuovere nella sua interezza il provvedimento di approvazione provvisoria; sotto quest’ultimo aspetto le ammissioni alla procedura delle singole imprese, recepite dall’approvazione provvisoria, conservano la loro valenza di atti soggettivamente scindibili dal complesso procedurale e, ove l’esclusione non conduca ad aggiudicazione in favore di impresa differente da quella provvisoriamente individuata, possono essere rimossi senza necessità di rimuovere l’atto che ha asseverato complessivamente la fase procedimentale cui si riferisce…”.