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( votes)Le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara
“Le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva (in questo senso, da ultimo, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406, in precedenza: Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156; Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400), e fino a che il contratto non sia stato stipulato (Ad. plen. 20 giugno 2014, n. 14). La perdita della copertura finanziaria rappresenta infatti una circostanza che legittimamente può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto e dunque riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi, secondo l’ampia nozione recepita dal citato art. 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo”.
L’aggiudicazione definitiva deve necessariamente essere emessa in forma espressa
“L’aggiudicazione definitiva è necessariamente emessa in forma espressa, anche se sia spirato il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ex art. 12, comma 1, cod. contratti pubblici (in questo senso: Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766, citata dall’appellante, la quale ha infatti precisato che «il meccanismo del silenzio assenso prefigurato dall’art. 12, comma 1, riguarda solo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione, ossia un provvedimento»; negli stessi termini anche Sez. III, 16 ottobre 2012, n. 5282, parimenti citata dall’appellante; ancora, la stessa III Sezione nella sentenza 31 gennaio 2014, n. 467, in cui si è precisato che anche dopo l’infruttuoso spirare del termine previsto dalla disposizione del codice dei contatti pubblici da ultimo richiamata l’amministrazione conserva il potere di recedere dalla gara; sulla necessità che l’aggiudicazione definitiva sia espressa si vedano anche le pronunce di questa Sezione del 23 ottobre 2014, n. 5238 e 13 marzo 2014, n. 1251)”.