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Procedura di gara telematica, il difetto di sottoscrizione dell’offerta economica a causa di “file” corrotto determina l’esclusione

“Il Collegio ribadisce che la sottoscrizione dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74 d.lgs. n. 163-2006, si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara….Nel caso di specie, la stazione appaltante non poteva far altro che escludere l’offerta presentata a nome del costituendo R.T.I. composto dalle parti appellanti, difettando l’offerta economica di sottoscrizione poiché una delle conseguenze derivate dalla corruzione del “file” contenente la dichiarazione della stessa…”

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