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Accesso agli atti e casi di sussistenza di segreto tecnico e commerciale

“…condivisibilmente i primi Giudici hanno ritenuto di fare nel caso di specie applicazione della previsione di cui all’articolo 13, comma 5, lettera a) del previgente ‘Codice dei contratti’, secondo cui – e in deroga alle previsioni generali di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 – resta precluso l’esercizio dell’accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime le quali costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.

Al riguardo si osserva che, se (per un verso) l’esistenza di un segreto tecnico e commerciale non può essere addotta quale escamotage per omettere in modo sistematico e ingiustificato l’accesso agli atti della gara, per altro verso il peculiare oggetto della gara in questione (relativa all’acquisizione di progetti sperimentali e innovativi in un settore ad alto contenuto tecnologico) rende del tutto plausibile che il diniego di accesso rinvenisse un’effettiva ratio giustificatrice…”

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