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( votes)“l’anteriorità del contratto di avvalimento rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte altro non è che il predicato implicito della norma di cui all’art. 89” del d.lgs. 50/2016
“Va innanzitutto detto, sotto il profilo della necessità o meno che il contratto di avvalimento presenti una “data certa” (quale può risultare da un atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero – indirettamente – dalla registrazione del contratto stipulato nella forma della scrittura privata), che una cosa è la produzione dello stesso unitamente alla documentazione di gara (ossia entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte), un’altra il deposito del documento (in originale o secondo le modalità della copia conforme) successivamente alla scadenza di tale termine, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio (ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di specie).
L’art. 89, comma primo cpv del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, in particolare, che “Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. La norma, in effetti, non prevede che il contratto in questione venga depositato in una forma tale da garantire l’avvenuta stipulazione in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, tale requisito essendo implicito nella lettera della legge, che infatti si riferisce – testualmente – alla produzione del contratto unitamente domanda di partecipazione, la quale non potrebbe che essere proposta prima della scadenza di detto termine (con la conseguenza che il contratto ad essa allegato dovrà essere anch’esso perlomeno contestuale).
Per l’effetto, l’anteriorità del contratto di avvalimento rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte altro non è che il predicato implicito della norma di cui all’art. 89 cit.”