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Per l’esistenza e l’operatività del contratto di avvalimento non sono necessari, in linea di principio, contenuti particolari e/o predeterminati, né specifiche tassative formalità, oltre a quelle specificate dalla norma

Nella specie, l’ausiliaria ha messo a disposizione il proprio requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e la sua capacità economica secondo quanto prescritto dal richiamato art. 49, così rispondendo alla P.A., solidalmente con l’aggiudicatario, con tutta l’azienda per l’impegno assunto.

Pertanto, attesa l’operatività della clausola di generale (e solidale) responsabilità dell’ausiliaria e nell’assenza di specifiche prescrizioni normative, deve ritenersi irrilevante la mancanza di ulteriori formali impegni contrattuali (affitto ramo d’azienda, noleggio attrezzature etc..), ai fini della validità dell’intercorso avvalimento.

Per le stesse ragioni, deve ritenersi ammissibile anche la cessione del requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, potendo il concorrente avvalersi di tutta l’organizzazione aziendale dell’ausiliaria in forza del contratto stipulato, anche con riferimento a detto requisito di qualificazione.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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