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( votes)La deroga all’obbligo di adesione alle convenzioni Consip non è applicabile in caso di presenza nella convenzione quadro della clausole sociale
“…ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, per il cui disposto: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Tali motivi non sono sufficienti a fondare l’applicazione del disposto normativo succitato, come giustamente dedotto dall’appellante, in ragione della clausola sociale di assorbimento occupazionale apposta ai contratti a tutela del personale, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, 35 e 38 Cost., nonché del livello occupazionale.
Ed invero, l’applicazione della convenzione, ed in particolare l’art. 12 della stessa, al quale il Collegio si richiama integralmente, avrebbe comunque consentito l’assorbimento del personale precedentemente impegnato nel servizio, senza che vi fosse la necessità di ricorrere a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 50 del 2016, così modificato dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017, che così recita: “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.