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( votes)Le problematiche sottese al riassorbimento del personale del gestore uscente ed alle modalità di organizzazione del servizio da rendere investono direttamente i poteri e le facoltà dell’imprenditore
““è infatti evidente che, se per mantenere in equilibrio economico l’esecuzione di un servizio di durata triennale l’operatore è costretto a ricorrere all’assunzione di unità di personale fruenti agevolazioni contributive per lo stesso triennio, non vi può essere spazio per il riassorbimento di personale del gestore uscente, se non a condizione che detto riassorbimento consenta il godimento di analoghe agevolazioni”, per poi concludere (punto 19.10) che “se, dunque, si vuole assegnare al progetto di riassorbimento presentato da <….> ed alla disponibilità ivi dichiarata un qualche effetto negoziale, non può che discenderne l’inconciliabilità del progetto con le giustificazioni fornite il 3.07.2020 e con gli ulteriori chiarimento del 8.09.2020 laddove l’operatore economico ha giustificato la sostenibilità complessiva dell’offerta alla luce dell’intenzione di avvalersi per lo svolgimento del servizio di otto unità di personale di nuova assunzione fruenti di agevolazioni contributive per circa €. <… …..>. …. le problematiche sottese al riassorbimento del personale del gestore uscente ed alle modalità di organizzazione del servizio da rendere (con particolare riferimento all’utilizzo di personale in full time o in part time) investono direttamente i poteri e le facoltà dell’imprenditore, così che la valutazione che di esse ha fatto la stazione appaltante (anche nel considerare esaustive o adeguate le giustificazioni formulate dall’aggiudicatario) può essere sindacata, come ha ribadito costantemente la giurisprudenza, solo allorquando sia affetta da manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o da travisamento di fatti, mentre la mera opinabilità della valutazione non è causa di illegittimità.””