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Va disposto il soccorso istruttorio in caso di mancata dichiarazione sui requisiti generali da parte dell’impresa consorziata designata per l’esecuzione

In merito all’obbligo di produrre la documentazione inerente il possesso dei requisiti generali la lex specialis non prevedeva in modo esplicito la produzione di detta documentazione con riferimento alle imprese consorziate designate per l’esecuzione ma imponeva la presentazione della documentazione con riferimento ai soli requisiti del Consorzio stabile, ossia del soggetto, dotato di distinta personalità, che assume la qualifica di concorrente.

In questo quadro è suscettibile di condivisione l’assunto secondo cui il contemperamento fra l’esigenza di svolgere un rigoroso controllo sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti a vario titolo chiamati all’esecuzione del contratto e quella garantista, che risponde all’idea di non comminare drastiche esclusioni dalla procedura di gara per la violazione di un precetto che l’impresa partecipante non è in condizione di rinvenire né nel bando né nella formulazione letterale della legge, può essere assicurato con l’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere/dovere di richiedere al concorrente l’integrazione della documentazione di gara sotto il profilo mancante.

Pertanto, in merito alla necessità del possesso e del controllo dei requisiti anche in capo alle imprese consorziate chiamate all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Collegio reputa tuttavia che nella specie, alla stregua del tenore della disciplina di gara, la mancata originaria produzione di detta documentazione non giustificasse l’adozione della sanzione espulsiva ma imponesse l’espletamento del soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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