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E’ illegittima la prescrizione del bando quando consta di un sovrabbondante e superfluo orpello formalistico

Nel caso di specie, correttamente i giudici di prime cure hanno affermato l’illegittimità della prescrizione della lex specialis la quale, all’interno della busta “C”, prevedeva l’inserimento dell’offerta del canone in apposita busta chiusa e sigillata, in modo da separarlo dalla relazione economica giustificativa, pure da inserire nel plico “C”, e la conseguente illegittimità dell’esclusione della ditta ricorrente per la mancata osservanza di tale prescrizione, in quanto la gravata prescrizione non era sorretta da alcuna ratio giustificativa di tutela della trasparenza e imparzialità delle valutazioni della commissione di gara e/o della par condicio dei concorrenti, risolvendosi per contro in un inutile, sovrabbondante e superfluo orpello formalistico, lesivo dei principi di semplificazione e di mancato aggravio procedimentale, la cui violazione giammai era idonea a determinare l’esclusione di una concorrente dalla gara.

Del resto, per quanto sopra esposto, non si era determinata alcuna commistione tra offerta tecnica e offerta economica, a dimostrazione dell’assoluta innocuità dell’inosservanza imputata all’impresa esclusa.

 

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