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( votes)Sull’obbligo di indicazione delle quote di partecipazione alla gara in caso di ATI, nonchè della corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione
Secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs. n. 163 del 2006, le imprese partecipanti alle gare d’appalto in forma associata hanno l’obbligo di indicare già nell’offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche dei lavori, atteso che una dichiarazione “ex post” in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara, e deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e l’una e l’altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto (C.d.S., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253; sez. V, 28 settembre 2009, n. 5817), quand’anche non esplicitato dalla lex specialis (C.d.S., sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 472).
E’ stata conseguentemente ritenuta illegittima l’ammissione alla gara per l’appalto pubblico di servizi, qualora l’offerta proveniente da un’associazione temporanea di imprese non specifichi le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e le quote di partecipazione (C.d.S., sez. V, 12 febbraio 2010 , n. 744).