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( votes)La verifica dei requisiti di partecipazione deve sempre precedere l’esame delle offerte economiche
Nella logica dell’art. 48, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006, la rideterminazione della soglia di anomalia è prefigurata in relazione alla verifica non dei requisiti di carattere generale, ma solo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (tra i quali devono considerarsi rientranti la regolarità fiscale e contributiva, in quanto indicative di incapacità o, quanto meno, di difficoltà tecnico-economica dell’impresa) in possesso dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che lo segua in graduatoria, essendo quindi esclusa la possibilità di riattivare la subfase di verifica (oltretutto a notevole distanza di tempo) per tutte le imprese partecipanti.
La verifica dei requisiti generali di ammissione deve essere generale e deve precedere e non seguire la fase di valutazione delle offerte economiche; b) la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere, se preventiva, a campione (in base all’art. 48, 1° comma d. lgs. n. 163/2006) e – se successiva alla disposta aggiudicazione – può riguardare solo il primo ed il secondo graduato (in base all’art. 48, 2° comma cit.) e quindi mai la generalità degli offerenti.
La generale esigenza che la fase di verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 debba precedere e non seguire la fase di valutazione delle offerte economiche è da rinvenire nel fine di non consentire all’Amministrazione di assumere decisioni discrezionali dopo aver conosciuto l’esito della gara a garanzia della “par condicio” dei concorrenti e per evitare che le stesse decisioni possano essere influenzate dalla precedente conoscenza delle offerte.
Nel caso specifico, il disciplinare integrativo del bando di gara prevedeva, dopo la verifica in seduta pubblica della correttezza delle offerte e della documentazione, la verifica del 10% (previo sorteggio) in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati nella domanda di partecipazione dai concorrenti ammessi e alla verifica delle certificazioni da essi prodotte nonché il riscontro dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza.
Prevedeva poi esso disciplinare la sottoposizione a verifica delle imprese risultate irregolari in precedenti sorteggi o aggiudicazioni provvisorie, soggiungendo in particolare che “saranno richiesti per tutte le partecipanti ammesse alla gara, il DURC (INPS, INAIL, CASSA EDILE) ed il certificato della agenzia delle entrate”.